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Art. 21 del Testo Unico Enti Locali:
Circondari e revisione delle circoscrizioni provinciali
1.
La provincia, in relazione all'ampiezza e peculiarita' del
territorio, alle esigenze della popolazione ed alla
funzionalita' dei servizi, puo' disciplinare nello statuto la
suddivisione del proprio territorio in circondari e sulla base
di essi organizzare gli uffici, i servizi e la partecipazione
dei cittadini.
2. Nel rispetto della disciplina regionale,
in materia di circondario, lo statuto della provincia puo'
demandare ad un apposito regolamento l'istituzione
dell'assemblea dei sindaci del circondario, con funzioni
consultive, propositive e di coordinamento, e la previsione
della nomina di un presidente del circondario indicato a
maggioranza assoluta dall'assemblea dei sindaci e componente del
consiglio comunale di uno dei comuni appartenenti al
circondario. Il presidente ha funzioni di rappresentanza,
promozione e coordinamento. Al presidente del circondario si applicano
le disposizioni relative allo status del presidente del
consiglio di comune con popolazione pari a quella ricompresa nel
circondario.
3. Per la revisione delle circoscrizioni
provinciali e l'istituzione di nuove province i comuni
esercitano l'iniziativa di cui all'articolo 133 della
Costituzione, tenendo conto dei seguenti criteri ed indirizzi:
a) ciascun territorio provinciale deve
corrispondere alla zona entro la quale si svolge la maggior
parte dei rapporti sociali, economici e culturali della
popolazione residente;
b) ciascun territorio provinciale deve
avere dimensione tale, per ampiezza, entita' demografica,
nonche' per le attivita' produttive esistenti o possibili, da
consentire una programmazione dello sviluppo che possa favorire
il riequilibrio economico, sociale e culturale del territorio
provinciale e regionale;
c) l'intero territorio di ogni comune deve
far parte di una sola provincia; d) l'iniziativa dei comuni, di cui
all'articolo 133 della Costituzione, deve conseguire l'adesione
della maggioranza dei comuni dell'area interessata, che
rappresentino, comunque, la maggioranza della popolazione
complessiva dell'area stessa, con delibera assunta a maggioranza
assoluta dei consiglieri assegnati;
e) di norma, la popolazione delle province
risultanti dalle modificazioni territoriali non deve essere
inferiore a 200.000 abitanti;
f) l'istituzione di nuove province non
comporta necessariamente l'istituzione di uffici provinciali
delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici;
g) le province preesistenti debbono
garantire alle nuove, in proporzione al territorio ed alla
popolazione trasferiti, personale, beni, strumenti operativi e
risorse finanziarie adeguati.
4. Ai sensi del secondo comma dell'articolo
117 della Costituzione, le regioni emanano norme intese a
promuovere e coordinare l'iniziativa dei comuni di cui alla
lettera d) del comma 3.
Art. 6 dello Statuto della Provincia di
Milano: Circondari
- Nel rispetto dei principi e dei decreti stabiliti dalle
leggi della Repubblica e della Regione il territorio della
Provincia è suddiviso in Circondari che operano secondo
quanto stabilito da apposito regolamento il quale determina
altresì le modalità di istituzione dell'assemblea dei
Circondari e di nomina del Presidente del Circondario.
- I Circondari costituiscono articolazione sul territorio
dei servizi degli uffici e delle attività provinciali
decentrabili con l'obiettivo di promuovere l'integrazione
con gli analoghi servizi dei comuni singoli o associati.
- I Circondari sono istituiti, previa consultazione con i
Comuni, con provvedimento del Consiglio Provinciale assunto
a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla
Provincia.
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Art. 23 comma 6 del Testo Unico Enti Locali:
Città metropolitane
Quando la citta' metropolitana non coincide con
il territorio di una provincia, si procede alla nuova
delimitazione delle circoscrizioni provinciali o all'istituzione
di nuove province, anche in deroga alle previsioni di
cui all'articolo 21, considerando l'area della citta' come
territorio di una nuova provincia. Le regioni a statuto speciale
possono adeguare il proprio ordinamento ai principi contenuti
nel presente comma.
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